Titolo II

Art. 12

Ammissione, sospensione ed esclusione di titoli ed operatori

In vigore dal 3 apr 2010
Ammissione, sospensione ed esclusione di titoli ed operatori 1. Ai mercati all'ingrosso di titoli di Stato: a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 62, comma 1-ter, lettera a) del TUF; b) non si applica l'articolo 64, comma 1, lettera c) del TUF. 2. Le società di gestione, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato, possono sospendere o escludere dalle negoziazioni i titoli, i contratti e gli operatori che non rispettano le regole del mercato. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le società di gestione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob: a) le decisioni di ammissione alle negoziazioni degli operatori e dei titoli; b) le decisioni di sospensione e di esclusione di titoli ed operatori dalle negoziazioni. 4. La Banca d'Italia può chiedere alle società di gestione la sospensione o l'esclusione di un titolo o di un operatore dalle negoziazioni. Le decisioni di sospensione o di esclusione di un titolo sono comunicate alla Consob ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 64, comma 1-quater, lettera b), del TUF. 5. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Banca d'Italia richiede la sospensione o l'esclusione di un titolo dalle negoziazioni in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato nel caso in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri. A tal fine, la Consob informa la Banca d'Italia delle decisioni di sospensione o di esclusione di titoli negoziati in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato assunte dalle autorità competenti degli altri Stati membri. 6. Le società di gestione rendono pubbliche senza indugio, anche tramite il proprio sito internet, le decisioni relative ai titoli assunte ai sensi del comma 2.
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