Titolo II
Art. 8
Requisiti di organizzazione
In vigore dal 3 apr 2010
1. Le società di gestione:
a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento delle funzioni previste al successivo ;
b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i rischi ai quali sono esposte o che possono compromettere il regolare funzionamento del mercato;
c) pongono in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema di negoziazione, ivi compresa la predisposizione di efficaci dispositivi di emergenza per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;
d) si dotano di dispositivi efficaci atti ad agevolare l'efficiente e tempestivo regolamento delle operazioni eseguite nell'ambito dei sistemi gestiti.
2. Le società di gestione forniscono le informazioni necessarie per consentire al Ministero e alla Banca d'Italia di accertare la presenza, al momento dell'autorizzazione ed in via continuativa, dei dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-12-22;216#art-8