Titolo II

Art. 11

Compiti della società di gestione

In vigore dal 3 apr 2010
1. La società di gestione: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti; b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e predispone e mantiene dispositivi e procedure efficaci per la verifica del rispetto del regolamento; c) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato; d) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni; e) comunica al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte; f) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nel regolamento previsto dall'articolo 65 del TUF, in quanto compatibili. 2. La società di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
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Compiti della società di gestione (Art. 11 Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo