Titolo II
Art. 16
Accordi fra società di gestione e sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di un altro Stato membro
In vigore dal 3 apr 2010
1. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di accordo con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di altri Stati membri al fine della garanzia, compensazione e regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. La comunicazione, da effettuare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'operatività dell'accordo, fornisce le seguenti informazioni:
a) i termini ed i contenuti dell'accordo;
b) la presenza di collegamenti e disposizioni fra i sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione ed il sistema del mercato regolamentato;
c) le condizioni tecniche individuate per garantire l'efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.
2. Entro il medesimo termine individuato al comma 1, le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob la cessazione dell'operatività degli accordi di cui al comma 1 e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.
3. Al fine di evitare una duplicazione nei controlli, la Banca d'Italia e la Consob tengono conto della vigilanza svolta sui sistemi di cui al comma 1 da parte delle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
4. Le società di gestione possono concludere accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari purchè assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste dall'ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere per lo scambio di informazioni.
L'operatività dell'accordo è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 70-bis, comma 2, del TUF. A tal fine le società di gestione comunicano le informazioni di cui al comma 1.
Storico versioni
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