Titolo II

Art. 17

Vigilanza sui mercati

In vigore dal 3 apr 2010
1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. 2. La Consob vigila sulla osservanza delle disposizioni di cui al titolo I-bis della parte V del TUF e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE. 3. Le società di gestione forniscono alla Banca d'Italia e alla Consob dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato. 4. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti nonché eseguire ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. 5. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente comma 1, può richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attività svolta. Agli operatori, diversi dai soggetti abilitati, e ai partecipanti comunitari in via remota ammessi alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato si applicano gli , comma 1, del TUF in materia di vigilanza informativa e 10, comma 1, del TUF in materia di vigilanza ispettiva. Nel caso dei partecipanti in via remota, la Banca d'Italia informa l'autorità competente dello Stato membro di origine del partecipante e la Consob. 6. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza.
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