Titolo II

Art. 14

Estensione dell'operatività dei mercati in altri Stati membri

In vigore dal 3 apr 2010
Estensione dell'operatività dei mercati in altri Stati membri 1. Le società di gestione che intendano predisporre in un altro Stato membro dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione nei mercati da esse gestiti comunicano alla Banca d'Italia lo Stato membro in cui intendono predisporre tali dispositivi. 2. La Banca d'Italia trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui la società di gestione intende predisporre tali dispositivi e alla Consob. 3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la Banca d'Italia comunica in tempi ragionevoli l'identità dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro.
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