Titolo II
Art. 15
Designazione dei sistemi di compensazione e liquidazione da parte dei partecipanti ai mercati
In vigore dal 3 apr 2010
Designazione dei sistemi di compensazione
e liquidazione da parte dei partecipanti ai mercati
1. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia le designazioni che i partecipanti al mercato intendono sottoporre al riconoscimento di cui alla lettera b) dell'articolo 70-bis, comma 2, del TUF.
2. Le società di gestione trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia le informazioni che consentono all'autorità di effettuare le valutazioni di cui all'articolo 70-bis del TUF. Trascorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle informazioni da parte della Banca d'Italia senza che la stessa abbia manifestato osservazioni, la condizione di cui all'articolo 70-bis, comma 2, lettera b), del TUF è da ritenersi rispettata per le inerenti designazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-12-22;216#art-15