Titolo II

Art. 15

Designazione dei sistemi di compensazione e liquidazione da parte dei partecipanti ai mercati

In vigore dal 3 apr 2010
Designazione dei sistemi di compensazione e liquidazione da parte dei partecipanti ai mercati 1. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia le designazioni che i partecipanti al mercato intendono sottoporre al riconoscimento di cui alla lettera b) dell'articolo 70-bis, comma 2, del TUF. 2. Le società di gestione trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia le informazioni che consentono all'autorità di effettuare le valutazioni di cui all'articolo 70-bis del TUF. Trascorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle informazioni da parte della Banca d'Italia senza che la stessa abbia manifestato osservazioni, la condizione di cui all'articolo 70-bis, comma 2, lettera b), del TUF è da ritenersi rispettata per le inerenti designazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-12-22;216#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo