Titolo II
Art. 20
Antiriciclaggio
In vigore dal 3 apr 2010
1. Al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, le società di gestione - in conformità con la specifica normativa di settore ad esse applicabile - adottano misure organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza dei soggetti ammessi a partecipare ai mercati gestiti, assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'eventuale operatività anomala dei soggetti ammessi a partecipare ai propri mercati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-12-22;216#art-20