Titolo IV

Art. 23

Specialisti in titoli di Stato italiani

In vigore dal 3 apr 2010
1. Il Ministero, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, seleziona gli specialisti tra i market maker in titoli di Stato italiani, residenti nell'Unione europea, aventi natura di banca o di impresa di investimento, operanti sui mercati regolamentati e/o sui sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso con sede legale nell'Unione europea. Il Ministero seleziona gli operatori tra coloro che ne facciano domanda e che soddisfino i requisiti di cui al successivo comma 2 e li iscrive nell'elenco, istituito e reso pubblico dallo stesso Ministero. 2. I requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco sono i seguenti: a) possesso di una struttura organizzativa idonea per un'efficiente partecipazione al mercato primario e alle sedi di negoziazione all'ingrosso nonché per un'efficiente distribuzione dei titoli di Stato italiani presso gli investitori finali; b) partecipazione efficiente al mercato primario dei titoli di Stato italiani, in termini di qualità, continuità e quantità, con una aggiudicazione minima su base annua di una quota non inferiore al tre per cento dell'ammontare nominale complessivo collocato in asta, calcolata tenendo conto delle caratteristiche finanziarie dei titoli sottoscritti; c) partecipazione efficiente alle sedi di negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato italiani in termini di contributo al volume degli scambi, alla liquidità e alla profondità del mercato, mediante la formulazione, su base continuativa, di quotazioni, in acquisto e in vendita, impegnative e competitive in termini di prezzo e di quantità. 3. I criteri e le modalità utilizzati per la valutazione e il monitoraggio dell'attività degli specialisti, ai fini della verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, sono specificati con il decreto dirigenziale specialisti. 4. Il Ministero accoglie la richiesta di iscrizione nell'elenco avendo accertato che l'operatore richiedente soddisfi i requisiti di struttura di cui al comma 2, lettera a). L'iscrizione nell'elenco è subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti di efficienza, di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del citato comma 2, effettuata nel corso di un periodo di osservazione stabilito secondo le modalità indicate nel decreto dirigenziale specialisti. 5. Il Ministero, sulla base della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, aggiorna l'elenco in ragione della iscrizione ed esclusione degli operatori. 6. L'esclusione degli operatori dall'elenco può avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2, valutati secondo i criteri specificati nel decreto dirigenziale specialisti, ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Nel provvedimento di esclusione è definito il periodo di sospensione dopo il quale l'operatore escluso dall'elenco può presentare nuova domanda d'iscrizione che comunque non potrà essere inferiore all'anno. 7. Il Ministero, in relazione alle esigenze di gestione del debito pubblico, può stabilire con il decreto dirigenziale specialisti il numero massimo di operatori ammessi all'iscrizione nell'elenco. 8. Il decreto dirigenziale specialisti definisce altresì i criteri per la valutazione dell'attività di negoziazione e della capacità di distribuzione non comprese nella valutazione di cui al comma 2, lettera c), nonché eventuali e ulteriori criteri per la valutazione di attività a supporto della gestione del debito pubblico. 9. Il Ministero può autorizzare, dietro motivata richiesta, il trasferimento della qualifica di specialista da un soggetto ad un altro nel caso in cui il soggetto subentrante nell'elenco appartenga allo stesso gruppo del soggetto uscente o derivi da un processo di trasformazione societaria, fusione o acquisizione che abbia interessato il soggetto uscente, e purchè il soggetto cui è trasferita la qualifica di specialista soddisfi i requisiti di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a). Le modalità per il trasferimento della qualifica di specialista sono specificate nel decreto dirigenziale specialisti. 10. Le sedi di negoziazione all'ingrosso ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti di cui al comma 2, lettera c) sono individuate tra i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione dei titoli di Stato residenti nell'Unione europea che, dietro presentazione di candidatura al Ministero: a) siano gestiti da società dotate di un capitale minimo non inferiore a cinque milioni di euro; b) si configurino come sedi di negoziazione all'ingrosso. Ove le regole del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione non la prevedano, la quantità minima negoziabile adeguata alla tipologia di negoziazioni e alle caratteristiche degli strumenti finanziari è desunta sulla base dell'evidenza della dimensione dei contratti conclusi rilevati durante un periodo, di durata congrua, precedente alla presentazione della candidatura; c) garantiscano condizioni di accesso basate su regole trasparenti, non discriminatorie e informate a criteri oggettivi; d) prevedano per gli operatori un sistema di obblighi in termini di quotazione e scambio adeguato per numero e tipologia di titoli, parametri di continuità e qualità nonché un sistema di misure adottabili in caso di inadempimento; e) adottino adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione, tenendo conto delle caratteristiche del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori. In particolare, per ogni strumento negoziato, sono rese disponibili in tempo reale agli operatori ammessi, con riferimento alla trasparenza pre-negoziazione, informazioni di prezzo e quantità relative alle migliori proposte in acquisto e in vendita e, con riferimento alla trasparenza post-negoziazione, informazioni relative a prezzi, quantità e orario dell'ultimo contratto concluso per ciascuno strumento finanziario, nonché a prezzi e quantità negoziate nel corso della giornata di mercato fino al momento della rilevazione; f) rendano pubbliche, per quanto possibile in tempo reale, le informazioni pre e post-negoziazione a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili; g) adottino politiche e misure idonee ad assicurare la sicurezza e la continuità operativa dei sistemi anche in presenza di situazioni critiche; in particolare si impegnino a dare evidenza al Ministero, con frequenza almeno annuale, dell'appropriatezza delle strutture tecnologiche e, nel caso in cui siano state rinvenute disfunzioni, a presentare il piano delle azioni programmate per la loro risoluzione, con specificazione dei tempi di attuazione; h) si impegnino a comunicare tempestivamente al Ministero le infrazioni significative alle regole e alle procedure da essi instaurate e le condizioni di negoziazione anormali; i) ammettano alla quotazione tutti i titoli di Stato italiani in circolazione emessi sul mercato nazionale e ammettano alle negoziazioni un numero di operatori idoneo a garantire la significatività dei prezzi di quotazione e scambio; l) si impegnino a sottoscrivere con il Ministero, secondo le modalità indicate nel decreto dirigenziale mercati, apposita convenzione che regola l'invio, tempestivo e su base continuativa, dei dati relativi all'attività di quotazione e di negoziazione dei titoli di Stato italiani; m) si impegnino a comunicare tempestivamente al Ministero le decisioni di ammissione, di sospensione e di esclusione dalle negoziazioni degli operatori e dei titoli di Stato italiani. 11. Il Ministero iscrive nella lista i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti, di cui al comma 2, lettera c), le cui società di gestione o i soggetti che li gestiscono ne facciano domanda, avendo verificato il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 10. 12. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 10, che comprometta il regolare ed efficiente funzionamento del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, comporta la cancellazione dalla lista. Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti che gestiscono i sistemi multilaterali di negoziazione così esclusi non possono ricandidarsi per l'iscrizione nella lista prima che siano trascorsi due anni dalla data di esclusione. 13. Il Ministero avvia con una frequenza non inferiore a due anni una procedura pubblica per la selezione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione da iscriversi nella lista, secondo le modalità indicate del decreto dirigenziale mercati. 14. Il Ministero seleziona dalla lista, sulla base di criteri oggettivi e secondo le modalità e la frequenza indicate nel decreto dirigenziale mercati, i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione su cui valutare l'attività svolta dagli specialisti di cui al comma 2, lettera c). 15. Gli specialisti, le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione di cui al comma 14 trasmettono, periodicamente e su richiesta, al Ministero e alla Banca d'Italia dati e informazioni sull'attività svolta sul mercato dei titoli di Stato italiani. Ai fini dell'attività di valutazione il Ministero può richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attività svolta dagli specialisti nelle sedi di negoziazione all'ingrosso, residenti in Italia.
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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-12-22;216#art-23

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Specialisti in titoli di Stato italiani (Art. 23 Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo