Titolo V
Art. 27
Diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione
In vigore dal 3 apr 2010
1. Le informazioni pre e post-negoziazione sono rese pubbliche e accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali:
a) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
b) le strutture di un soggetto terzo;
c) dispositivi propri.
2. Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, entro sette giorni da ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione utilizzato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-12-22;216#art-27