Titolo V
Art. 26
Requisiti di trasparenza post-negoziazione per i soggetti abilitati
In vigore dal 3 apr 2010
Requisiti di trasparenza post-negoziazione
per i soggetti abilitati
1. I soggetti abilitati che hanno concluso, al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, scambi all'ingrosso su titoli di Stato ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati italiani rendono pubbliche almeno le seguenti informazioni:
a) giorno e ora di negoziazione;
b) identificativo dello strumento finanziario;
c) prezzo e quantità dell'operazione conclusa.
2. Per le operazioni con un controvalore superiore a cinquecentomila euro i soggetti abilitati rendono pubbliche almeno le informazioni relative al giorno e all'ora di negoziazione, all'identificativo dello strumento finanziario e al prezzo nonché l'indicazione che si tratta di un'operazione al di sopra della soglia indicata nel presente comma.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate entro la fine del giorno lavorativo seguente a quello in cui l'operazione è stata conclusa. Esse sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.
4. Per le operazioni eseguite al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, l'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 è assolto dal soggetto venditore, salvo diverso accordo fra le parti.
5. Le società di gestione possono dare accesso, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo non discriminatorio, ai dispositivi che esse utilizzano per divulgare le informazioni post-negoziazione ai soggetti abilitati tenuti a pubblicare le informazioni di cui al comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-12-22;216#art-26