Titolo III

Art. 22

Obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso

In vigore dal 3 apr 2010
1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob, al momento della richiesta dell'autorizzazione ed in occasione di ogni successivo cambiamento nelle informazioni comunicate, i seguenti elementi informativi: a) l'elenco dei titoli e degli operatori ammessi alla negoziazione nei sistemi gestiti; b) le regole di funzionamento del sistema; c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrità del sistema e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni; d) le informazioni in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previste dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF. 2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Banca d'Italia e alla Consob il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dell'attività di investimento esercitata, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste. 3. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob i risultati delle verifiche di cui al comma 2, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione. 4. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti, le condizioni di negoziazione anormali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 65, del TUF. 5. Ai soggetti abilitati e alle società di gestione che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione si applicano i precedenti . 6. Agli operatori ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, si applicano gli , comma 1, e 10, comma 1, del TUF.
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