Titolo III

Art. 21

Requisiti di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato

In vigore dal 3 apr 2010
Requisiti di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato 1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono: a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato nonché criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini; b) regole trasparenti concernenti i criteri per l'individuazione dei titoli che possono essere negoziati nell'ambito dei propri sistemi; c) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformità a quanto previsto dall', commi 1 e 2 del TUF; si applica l', comma 2; d) dispositivi e procedure efficaci per controllare regolarmente l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti; e) misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito del sistema multilaterale di negoziazione. 2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresì a: a) fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati; b) informare chiaramente gli utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema; c) controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell'ambito dei propri sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato; d) eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Banca d'Italia in merito alla sospensione o esclusione di titoli dalla negoziazione. 3. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione adempiono agli obblighi in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previsti dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF. 4. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, alle regole di funzionamento del sistema gestito.
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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-12-22;216#art-21

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Requisiti di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato (Art. 21 Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo