Titolo II
Art. 19
Vigilanza sulle società di gestione
In vigore dal 3 apr 2010
1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri di cui al precedente . Gli stessi poteri possono essere esercitati nei confronti degli altri soggetti coinvolti nell'attività della società di gestione. A tal fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare revisori dei conti o esperti a procedere a verifiche presso le società di gestione; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.
2. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, individua gli adempimenti informativi delle società di gestione nei propri confronti.
3. In caso di necessità ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità di efficienza complessiva del mercato e di ordinato svolgimento delle negoziazioni, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione.
4. Il Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del TUF. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.
5. La Banca d'Italia vigila affinché la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 3.
6. Il Ministero, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, può richiedere alla società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza di cui al precedente comma 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-12-22;216#art-19