Art. 27 · Diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione
Titolo V

Art. 27

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Diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione

In vigore dal 3 apr 2010
1. Le informazioni pre e post-negoziazione sono rese pubbliche e accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali: a) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione; b) le strutture di un soggetto terzo; c) dispositivi propri. 2. Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, entro sette giorni da ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione utilizzato.
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