Titolo II

Art. 7

Regolamento del mercato

In vigore dal 3 apr 2010
1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinate da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza delle società di gestione, ovvero, qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima. I regolamenti possono attribuire agli organi di amministrazione delle società il potere di dettare disposizioni d'attuazione. 2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta ed ordinata nonché di criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini. I regolamenti disciplinano in ogni caso: a) le condizioni e le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche ai requisiti di patrimonializzazione, alle caratteristiche organizzative e ai livelli di operatività; b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni, anche con riferimento alle modalità tecniche ed al numero minimo di partecipanti; c) gli obblighi degli operatori nonché le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti; d) i titoli e i contratti ammessi, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili; e) le condizioni e le modalità per la sospensione e l'esclusione degli operatori e dei titoli dalle negoziazioni; f) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantità negoziate; g) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati. 3. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvati, entro sessanta giorni, dal Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verificandone la conformità al presente regolamento e alla disciplina comunitaria nonché l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi. 4. Le società di gestione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, al testo integrale del regolamento e alle relative disposizioni di attuazione.
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