Art. 2
Definizioni
In vigore dal 3 apr 2010
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) «TUF»: Testo unico della finanza, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) «Ministro/Ministero»: Ministro/Ministero dell'economia e delle finanze;
c) «Mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato»: il sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente;
d) «Società di gestione»: le società di gestione di un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 66 del TUF;
e) «Sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato»: il sistema multilaterale che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, in modo da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso;
f) «Clienti professionali»: i soggetti indicati nell'allegato II della direttiva 2004/39/CE (MiFID);
g) «Sedi di negoziazione»: i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui all' del TUF;
h) «Market maker»: il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti (, comma 5-quater, del TUF);
i) «Specialisti»: gli specialisti in titoli di Stato italiani;
l) «Elenco»: l'elenco degli specialisti;
m) «Lista»: la lista dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione di titoli di Stato ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti;
n) «Decreto dirigenziale mercati»: decreto del dirigente generale del debito pubblico concernente la selezione delle sedi di negoziazione all'ingrosso ammissibili per la valutazione dell'attività svolta dagli specialisti;
o) «Decreto dirigenziale specialisti»: decreto del dirigente generale del debito pubblico concernente la selezione, tra quelle ammissibili, delle sedi di negoziazione all'ingrosso su cui effettuare la valutazione degli specialisti in titoli di Stato, nonché la selezione e la valutazione degli specialisti stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-12-22;216#art-2