Titolo II

Art. 6

Esponenti aziendali

In vigore dal 3 apr 2010
1. Le società di gestione comunicano senza indugio al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob l'identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché dei soggetti che dirigono effettivamente le attività e le operazioni del mercato regolamentato, e ogni successivo cambiamento nell'identità di tali soggetti. Copia del verbale della riunione del competente organo aziendale nell'ambito della quale le delibere di nomina degli esponenti aziendali vengono assunte viene trasmessa entro trenta giorni al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob dalla società di gestione. 2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'articolo 61, comma 3, del TUF; il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dai competenti organi della società entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia. 3. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, ove opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive. 4. Le società di gestione comunicano tempestivamente ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la composizione aggiornata degli organi sociali.
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Esponenti aziendali (Art. 6 Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo