Titolo II

Art. 4

Risorse finanziarie delle società di gestione e determinazione delle attività connesse e strumentali

In vigore dal 3 apr 2010
Risorse finanziarie delle società di gestione e determinazione delle attività connesse e strumentali 1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in cinque milioni di euro. 2. Le società di gestione dispongono al momento dell'autorizzazione e continuativamente di risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati regolamentati gestiti, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nei mercati nonché della portata e del grado dei rischi ai quali essi sono esposti. 3. Ai mercati all'ingrosso di titoli di Stato si applicano le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) emanate ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera b), del TUF.
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