Titolo II

Art. 5

Partecipanti al capitale

In vigore dal 3 apr 2010
1. I soggetti acquirenti e venditori comunicano entro ventiquattro ore alla società di gestione gli acquisti e le cessioni di partecipazioni, di cui all'articolo 61, comma 6, del TUF, che determinano il superamento della soglia del cinque per cento del capitale ordinario con diritto di voto della società di gestione stessa. 2. Le società di gestione comunicano senza indugio al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del cinque per cento del capitale ordinario con diritto di voto, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilità, in conformità con quanto previsto dall'articolo 61, comma 5, del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione. Si applica l'articolo 61, comma 7, del TUF; in caso di inosservanza si applica l', comma 5, del TUF medesimo. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall', comma 6. 3. Le società di gestione comunicano al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob ogni modifica nel libro dei soci determinata dalle variazioni delle partecipazioni di cui al comma 1. Salvo quanto previsto al primo periodo, le società di gestione comunicano annualmente al Ministero, alla Banca d'Italia e alla Consob, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con indicazione per ciascun socio in possesso di una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale ordinario: a) del numero di azioni con diritto di voto possedute; b) della percentuale delle azioni con diritto di voto possedute rispetto al totale delle azioni con diritto di voto. 4. Le società di gestione pubblicano annualmente, anche tramite il proprio sito Internet, il libro dei soci aggiornato. Esse danno altresì idonea pubblicità alle modifiche intervenute nel libro dei soci. 5. Si applica l'articolo 61, comma 8-bis, del TUF.
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