Capo II

Art. 20

Spese di liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice

In vigore dal 19 giu 2008
1. Le spese sostenute dal commissario liquidatore per la liquidazione dei danni di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice, che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, sono, in caso di insufficienza dell'attivo, integralmente a carico del Fondo strada. Le spese per la liquidazione di danni diversi da quelli di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice, che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, restano integralmente a carico della liquidazione. 2. Le spese inerenti alla liquidazione dei danni, diverse da quelle indicate al comma 1, ivi comprese quelle per il personale riassunto a norma dell'articolo 293, comma 3, del Codice, sono a carico del Fondo strada nella misura determinata dal rapporto in cui si trovano nell'ultimo bilancio approvato della società posta in liquidazione coatta amministrativa i premi del ramo «assicurazione responsabilità civile autoveicoli» rispetto all'ammontare complessivo dei premi risultanti dal bilancio stesso.
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