Capo III
Art. 25
Composizione del comitato
In vigore dal 1 ott 2014
1. Il comitato previsto dall'articolo 303, comma 1, del Codice, è presieduto dal presidente o, in sua vece, dall'amministratore delegato della CONSAP, che ne sono membri di diritto.
2. Fanno parte altresì del comitato di cui al comma 1:
a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
b) un rappresentante dell'IVASS;
c) il dirigente della CONSAP, coordinatore delle attività del Fondo caccia;
d) un rappresentante delle imprese di assicurazione e riassicurazione con qualificata esperienza nel settore delle assicurazioni private designato dall'Associazione di categoria più rappresentativa sul piano nazionale;
e) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
3. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico per la durata di un triennio. L'ufficio di segreteria del comitato è composto di due membri di cui un funzionario del Ministero dello sviluppo economico ed un dipendente della CONSAP.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-25