Capo II

Art. 24

Modalità di trasmissione della richiesta di risarcimento all'Organismo di indennizzo

In vigore dal 19 giu 2008
1. Gli aventi diritto, di cui all'articolo 298, comma 4, del Codice, presentano all'Organismo di indennizzo la propria richiesta di risarcimento in forma scritta, inviandola a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purchè con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano all'Organismo di indennizzo stesso con rilascio di ricevuta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo