Capo II
Art. 19
Pagamento del danno da parte del Fondo strada in caso di accordo del creditore
In vigore dal 19 giu 2008
1. Il Fondo strada provvede, nei limiti previsti dall'articolo 283, commi 2 e 4, del Codice, al pagamento della somma a suo carico indicata nell'atto di liquidazione trasmessogli dal commissario liquidatore ai sensi dell', comma 2, inviando al creditore vaglia postale od assegno di pari importo ovvero accreditando la somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del creditore stesso. Il pagamento avviene entro 15 giorni dal ricevimento da parte della CONSAP dell'atto sottoscritto dal commissario liquidatore e dall'avente diritto.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-19