Capo II
Art. 16
Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.
In vigore dal 19 giu 2008
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione obbligatoria in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del periodo di tempo per il quale sono stati rilasciati il certificato ed il contrassegno.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-16