Capo II
Art. 15
Obbligo per le imprese designate di fornire al Fondo strada dati ed elementi sulla gestione di sinistri e vigilanza governativa sulle imprese designate.
In vigore dal 1 ott 2014
1. Il Fondo strada può chiedere alle imprese designate dati ed elementi relativi alla gestione dei sinistri di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e d-ter) dell'articolo 283, comma 1, del Codice.
Le stesse imprese designate tengono a disposizione del Fondo strada per gli eventuali riscontri, tutti i libri, registri e documenti riguardanti la predetta gestione.
2. L'IVASS ha facoltà di disporre ispezioni presso le imprese designate e le società di servizio per controllare l'osservanza delle disposizioni della legge, del regolamento, dei decreti, delle istruzioni ministeriali, delle disposizioni impartite dall'IVASS stesso nonché delle convenzioni di cui all'.
3. Le imprese e, ove del caso, le società di servizio mettono a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutta la corrispondenza, gli atti, i libri, le scritture e tutto quanto concerne i rapporti con il Fondo strada e la prestazione del servizio di liquidazione dei sinistri, e forniscono altresì le notizie e i dati che siano alle stesse richiesti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-15