Capo II
Art. 18
Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell'articolo 293, comma 1, del Codice.
In vigore dal 19 giu 2008
1. Il commissario liquidatore nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 293, comma 1, del Codice accerta l'esistenza e la risarcibilità del danno e ne determina l'ammontare.
2. Il commissario liquidatore trasmette al Fondo strada l'atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore.
3. Nel caso in cui non sia stato possibile concordare la liquidazione del danno con il creditore, il commissario liquidatore ne dà comunicazione al Fondo strada, indicando i motivi del disaccordo e l'ammontare del danno da lui accertato e predisponendo comunque il relativo atto di liquidazione ai fini del pagamento da parte del Fondo strada con le medesime modalità di cui all'.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-18