Capo II
Art. 23
Comunicazione da parte del commissario liquidatore del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto del Fondo strada.
In vigore dal 19 giu 2008
1. Entro il mese di aprile di ciascun anno il commissario liquidatore, autorizzato a norma dell'articolo 293 del Codice, trasmette al Fondo strada un prospetto dal quale risulti l'ammontare presumibile dei danni non ancora liquidati per conto del predetto Fondo alla fine dell'anno precedente.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-23