Capo II

Art. 22

Riassunzione da parte del commissario liquidatore del personale dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa.

In vigore dal 19 giu 2008
1. Il commissario liquidatore autorizzato a norma dell'articolo 293, comma 1, del Codice provvede, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, entro il mese successivo a quello di pubblicazione del decreto di cui all', a riassumere direttamente il personale già dipendente dall'impresa al momento in cui la stessa è stata posta in liquidazione coatta, con esclusione del personale dirigente. Il personale riassunto è inquadrato sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese di assicurazione vigente al momento della riassunzione, tenuto conto della qualifica attribuitagli, e retribuito con i minimi previsti dal contratto stesso.
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