Capo II
Art. 21
Anticipazione o rimborso delle spese di liquidazione dei danni
In vigore dal 19 giu 2008
1. Le modalità per l'anticipazione al commissario liquidatore delle somme occorrenti per far fronte alle spese di liquidazione a carico del Fondo strada a norma dell' ovvero per il rimborso delle spese stesse, sono stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il commissario liquidatore e il Fondo strada e da sottoporsi all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-21