Capo III
Art. 28
Rendiconto della gestione del Fondo caccia
In vigore dal 19 giu 2008
1. Il rendiconto della gestione del Fondo caccia, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, è trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
2. Il rendiconto comprende le seguenti voci:
a) in entrata:
1) contributi di competenza dell'esercizio;
2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;
3) interessi attivi diversi;
4) somme recuperate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga;
5) sanzioni amministrative;
6) altre entrate, da indicare analiticamente;
7) eventuale disavanzo;
b) in uscita:
1) somme corrisposte dalle imprese designate per indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 302, comma 1, del Codice;
2) spese generali imputabili alla liquidazione dei sinistri sostenute dalle imprese designate, quali risultano dai rendiconti delle imprese stesse;
3) spese sostenute dalla CONSAP per la gestione del Fondo caccia;
4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalità previste dalle convenzioni con le imprese stesse;
5) altre uscite, da indicare analiticamente;
6) eventuale avanzo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-28