Art. 28 · Rendiconto della gestione del Fondo caccia
Capo III

Art. 28

28 / 41

Rendiconto della gestione del Fondo caccia

In vigore dal 19 giu 2008
1. Il rendiconto della gestione del Fondo caccia, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, è trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce. 2. Il rendiconto comprende le seguenti voci: a) in entrata: 1) contributi di competenza dell'esercizio; 2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili; 3) interessi attivi diversi; 4) somme recuperate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga; 5) sanzioni amministrative; 6) altre entrate, da indicare analiticamente; 7) eventuale disavanzo; b) in uscita: 1) somme corrisposte dalle imprese designate per indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 302, comma 1, del Codice; 2) spese generali imputabili alla liquidazione dei sinistri sostenute dalle imprese designate, quali risultano dai rendiconti delle imprese stesse; 3) spese sostenute dalla CONSAP per la gestione del Fondo caccia; 4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalità previste dalle convenzioni con le imprese stesse; 5) altre uscite, da indicare analiticamente; 6) eventuale avanzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-28