Capo III
Art. 28
28 / 41Rendiconto della gestione del Fondo caccia
In vigore dal 19 giu 2008
1. Il rendiconto della gestione del Fondo caccia, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP, è trasmesso, unitamente ad una relazione dello stesso consiglio, al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
2. Il rendiconto comprende le seguenti voci:
a) in entrata:
1) contributi di competenza dell'esercizio;
2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;
3) interessi attivi diversi;
4) somme recuperate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga;
5) sanzioni amministrative;
6) altre entrate, da indicare analiticamente;
7) eventuale disavanzo;
b) in uscita:
1) somme corrisposte dalle imprese designate per indennizzi, distinte in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 302, comma 1, del Codice;
2) spese generali imputabili alla liquidazione dei sinistri sostenute dalle imprese designate, quali risultano dai rendiconti delle imprese stesse;
3) spese sostenute dalla CONSAP per la gestione del Fondo caccia;
4) interessi passivi sulle somme anticipate dalle imprese designate per pagamenti di sinistri e relative spese di liquidazione, calcolati secondo le modalità previste dalle convenzioni con le imprese stesse;
5) altre uscite, da indicare analiticamente;
6) eventuale avanzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-28