Capo III
Art. 31
Contributo da corrispondere al Fondo caccia
In vigore dal 1 ott 2014
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno le imprese versano un contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di gestione determinati con provvedimento dell'IVASS.
3. Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dall'impresa e quella anticipata ai sensi del comma 2 nonché il versamento del saldo a debito o credito dell'impresa stessa sono effettuati sulla base dei premi incassati risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la somma anticipata, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-04-28;98#art-31