Capo III

Art. 33

Designazione delle imprese

In vigore dal 1 ott 2014
1. L'IVASS designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 302 del Codice, per la durata di un triennio, sentito il consiglio di amministrazione della CONSAP e tenuto conto per ciascuna impresa della sua capacità finanziaria e dell'esistenza di una adeguata organizzazione per la liquidazione dei sinistri. 2. I decreti di designazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

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