Capo III
Art. 29
Situazione patrimoniale del Fondo caccia
In vigore dal 19 giu 2008
1. Il rendiconto di cui all' è accompagnato da una situazione patrimoniale dalla quale risultino alla fine dell'esercizio:
a) nell'attivo:
1 ) depositi presso istituti di credito;
2) attività mobiliari, da indicare analiticamente;
3) crediti per contributi non incassati;
4) altre partite creditorie, da indicare analiticamente;
b) nel passivo:
1) debiti verso le imprese designate per le somme da queste anticipate per il pagamento di sinistri, spese di liquidazione e relativi interessi;
2) altre partite debitorie, da indicare analiticamente.
2. In apposita sezione separata del passivo è posto in evidenza il patrimonio netto costituito dall'avanzo o dal disavanzo risultante dal rendiconto di cui all' e dall'ammontare complessivo dei risultati degli esercizi precedenti.
3. Tra i conti d'ordine viene indicato l'ammontare presumibile dei sinistri avvenuti e non ancora pagati alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.
4. Ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 303, comma 3, del Codice, il rendiconto è altresì corredato da un prospetto dal quale risulti, in base alle comunicazioni effettuate dalle imprese designate, l'ammontare presumibile dei danni per sinistri avvenuti e non ancora pagati dalle imprese stesse alla fine dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto.
5. Gli importi di cui al comma 4 sono distinti a seconda che si riferiscano ai sinistri avvenuti nell'esercizio o in esercizi anteriori e a seconda che si riferiscano ai sinistri di cui alle lettere a) o b) o c) del comma 1 dell'articolo 302 del Codice.
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