Art. 8

Imputazione componenti pregressi

In vigore dal 25 ott 2007
1. Le plusvalenze realizzate e i contributi incassati in periodi anteriori a quello d'inizio del regime speciale, la cui tassazione sia stata rinviata ai sensi del comma 4 dell'articolo 86 e del comma 3, lettera b), dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiscono in ogni caso componenti della gestione imponibile e, per il loro trattamento ai fini della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, continuano ad applicarsi le regole ordinarie. 2. Le quote residue dei componenti negativi del reddito d'impresa sorti in periodi precedenti a quello da cui ha effetto l'applicazione del regime speciale, dei quali sia stata rinviata la deduzione in conformità alle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o di altre leggi, che non siano specificamente riferibili a determinate attività o beni, sono imputate durante la vigenza del regime speciale per il cinquanta per cento alla gestione esente e per l'altro cinquanta per cento alla gestione imponibile. 3. Nel caso in cui, in relazione a uno dei periodi di imputazione delle suddette quote residue dei componenti negativi, si verifichi una delle cause di decadenza dal regime speciale di cui all', commi 122 e 123 della citata legge n. 296 del 2006, tornano ad applicarsi per i restanti periodi le ordinarie regole di deduzione.
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