Art. 7

Obbligo di distribuzione dell'utile della gestione esente

In vigore dal 25 ott 2007
1. Ai fini della verifica della condizione prevista dall', comma 123, della citata legge n. 296 del 2006 assume rilievo l'utile netto del conto economico derivante dalla gestione esente disponibile, in base alle regole civilistiche, per la distribuzione ai soci. 2. Nel caso in cui l'utile netto del conto economico derivi in parte dalla gestione esente e in parte dalla gestione imponibile, l'importo da accantonare obbligatoriamente a riserva per vincoli legali o statutari è proporzionalmente imputato a riduzione delle due parti dell'utile e le riserve così alimentate riflettono tale composizione proporzionale. 3. Il rispetto del vincolo annuale di distribuzione degli utili della gestione esente deve avvenire in sede di delibera di approvazione del bilancio di esercizio e ai fini della sua verifica non assume alcun rilievo la distribuzione di utili o riserve derivanti dalla gestione imponibile o di riserve formatesi in esercizi anteriori a quello di decorrenza del regime speciale. 4. Qualora, durante la vigenza del regime speciale, l'utile contabile derivante dalla gestione esente sia ridotto da una perdita contabile derivante dalla gestione imponibile, l'utile contabile della gestione imponibile realizzato nei successivi esercizi si considera formato, fino a concorrenza dell'importo della suddetta riduzione, da utili della gestione esente, con conseguente obbligo di distribuzione. Identica regola si applica nel caso inverso, con conseguente inapplicabilità dell'obbligo di distribuzione.
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