Art. 10

Coordinamento del regime speciale con l'imposta regionale sulle attività produttive

In vigore dal 25 ott 2007
Coordinamento del regime speciale con l'imposta regionale sulle attività produttive 1. Ferma restando l'applicazione delle ordinarie regole previste dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è soggetta ad imposta regionale sulle attività produttive la quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti.
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