Art. 9
Trattamento delle perdite fiscali formatesi durante il regime speciale
In vigore dal 25 ott 2007
Trattamento delle perdite fiscali formatesi
durante il regime speciale
1. Durante il periodo di vigenza del regime speciale, le perdite fiscali della gestione esente non sono compensabili con i redditi della gestione imponibile e si considerano virtualmente compensate con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d'imposta nei limiti temporali previsti dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. In caso di decadenza dal regime speciale, le perdite della gestione esente non compensate ai sensi del comma 1 con i redditi della stessa gestione sono utilizzabili, nei suddetti limiti temporali, in compensazione dei redditi imponibili prodotti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di ultima applicazione del regime speciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-09-07;174#art-9