Art. 6

Verifica dei criteri di prevalenza

In vigore dal 25 ott 2007
1. Ai fini della verifica delle condizioni di prevalenza dell'attivo patrimoniale destinato alla gestione esente e dei componenti positivi di reddito da essa derivanti, assumono rilevanza i dati risultanti dal bilancio di ciascun esercizio a partire dal primo esercizio di applicazione del regime speciale. 2. Per la verifica del parametro di prevalenza patrimoniale, il valore degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale o in base a contratto di locazione finanziaria destinati alla locazione e delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in altre SIIQ o in SIINQ va rapportato al valore complessivo dell'attivo patrimoniale senza tenere conto: del valore degli immobili o dei diritti reali su immobili adibiti a sede della SIIQ o della SIINQ o direttamente utilizzati come uffici dalle stesse; delle disponibilità liquide; dei finanziamenti verso società del gruppo; dei crediti per corrispettivi derivanti dalla gestione esente non ancora incassati nonché degli eventuali crediti IVA ricollegabili alla medesima gestione esente. 3. Per la verifica del parametro di prevalenza reddituale, l'ammontare complessivo dei ricavi e dei dividendi derivanti dalla gestione esente va rapportato all'ammontare complessivo dei componenti positivi del conto economico senza tenere conto degli incrementi relativi agli immobili in costruzione destinati alla locazione. 4. Fermo restando quanto previsto all', comma 121 della citata legge n. 296 del 2006, ai soli effetti della verifica del parametro reddituale, in caso di realizzo di immobili e di diritti reali su immobili comunque destinati alla attività di locazione, ivi inclusi quelli classificati tra le attività correnti, e di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali in altre SIIQ o SIINQ, le plusvalenze assumono rilievo solo se e nel limite in cui, in relazione all'esercizio considerato, l'importo complessivo dei corrispettivi derivanti dai realizzi supera l'importo complessivo dei reinvestimenti in partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali in altre SIIQ o SIINQ e in immobili o in diritti reali su immobili destinati alla locazione.
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