Art. 1
Definizioni
In vigore dal 25 ott 2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l', commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di regime opzionale speciale civile e fiscale per le società per azioni residenti nel territorio dello Stato, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare;
Visto, in particolare, il comma 125 del citato della legge n. 296 del 2006, che prevede limiti e condizioni ricorrendo i quali il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 21 maggio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3/10699 del 25 giugno 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell', commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nel presente regolamento, si intende per:
a) «SIIQ»: una società per azioni residente, le cui azioni siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati, svolgente, secondo i criteri di prevalenza previsti dall', comma 121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall' del presente regolamento, le attività indicate alla successiva lettera c) e che opti per il regime speciale ai sensi dell', comma 119 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) «SIINQ»: una società per azioni residente non quotata, svolgente, secondo i criteri di prevalenza previsti dall', comma 121, della citata legge n. 296 del 2006 e dall' del presente regolamento, le attività indicate alla successiva lettera c), controllata da una SIIQ che abbia i requisiti per il consolidamento di cui agli articoli 117, comma 1, e 120 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i cui diritti di voto e di partecipazione agli utili siano posseduti per almeno il 95 per cento dalla stessa controllante o da altre SIIQ e che eserciti l'opzione congiunta per il regime speciale ai sensi dell', comma 125 della legge n. 296 del 2006;
c) «gestione esente»: l'attività di locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, nonché in base a contratti di locazione finanziaria; l'attività di locazione derivante dallo sviluppo del compendio immobiliare; il possesso di partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali, in altre SIIQ o in SIINQ;
d) «gestione imponibile»: le attività diverse da quelle indicate alla lettera c) o aventi ad oggetto beni diversi da quelli ivi considerati;
e) «regime speciale»: il regime di esonero dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive, del reddito d'impresa e del valore della produzione derivanti dalla gestione esente, determinati in base alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fatte salve le deroghe previste dall', commi da 119 a 141 della citata legge n. 296 del 2006 e dal presente regolamento;
f) «imposta d'ingresso»: il prelievo del 20 per cento a titolo sostitutivo di imposta sul reddito delle società e imposta regionale sulle attività produttive, da applicarsi secondo le regole previste nell', commi da 126 a 129 della citata legge n. 296 del 2006 e nell' del presente regolamento, per il passaggio al regime speciale;
g) «valore normale»: il fair value (valore equo) di un immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale, determinato in base ai principi contabili internazionali (IAS 40);
h) «riserve esenti»: le riserve accantonate durante la vigenza del regime speciale formate con utili non distribuiti derivanti dalla gestione esente;
i) «principi contabili internazionali»: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all' del regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-09-07;174#art-1