Art. 17
Imposte sui redditi assolte sugli immobili posseduti all'estero
In vigore dal 25 ott 2007
Imposte sui redditi assolte sugli immobili
posseduti all'estero
1. Per le imposte sui redditi assolte all'estero da parte di una SIIQ o di una SIINQ in relazione agli immobili ivi posseduti e rientranti nella gestione esente, è attribuito un credito d'imposta scomputabile ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'imposta che sarebbe stata accreditabile in assenza del regime speciale.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-09-07;174#art-17