Art. 16
Operazioni straordinarie
In vigore dal 25 ott 2007
1. Ferma restando l'applicazione dei principi generali e delle norme dettate in materia dal testo unico delle imposte sui redditi, le operazioni di fusione, scissione, conferimento di azienda o di rami aziendali alle quali partecipino SIIQ o SIINQ, non comportano di per sè decadenza dal regime speciale.
2. In caso di incorporazione di una SIIQ da parte di una società i cui titoli, al momento della delibera della fusione non siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati, è possibile esercitare l'opzione per la prosecuzione del regime speciale della incorporanda, ferma restando l'intervenuta conclusione della procedura di ammissione entro la data di efficacia giuridica della fusione. A prescindere, tuttavia, dalla prosecuzione o meno del regime speciale, la società incorporante subentra comunque in tutti gli obblighi e diritti specificatisi in capo alla SIIQ per effetto dell'applicazione del regime speciale.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-09-07;174#art-16