Art. 16

Operazioni straordinarie

In vigore dal 25 ott 2007
1. Ferma restando l'applicazione dei principi generali e delle norme dettate in materia dal testo unico delle imposte sui redditi, le operazioni di fusione, scissione, conferimento di azienda o di rami aziendali alle quali partecipino SIIQ o SIINQ, non comportano di per sè decadenza dal regime speciale. 2. In caso di incorporazione di una SIIQ da parte di una società i cui titoli, al momento della delibera della fusione non siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati, è possibile esercitare l'opzione per la prosecuzione del regime speciale della incorporanda, ferma restando l'intervenuta conclusione della procedura di ammissione entro la data di efficacia giuridica della fusione. A prescindere, tuttavia, dalla prosecuzione o meno del regime speciale, la società incorporante subentra comunque in tutti gli obblighi e diritti specificatisi in capo alla SIIQ per effetto dell'applicazione del regime speciale.
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Operazioni straordinarie (Art. 16 Regolamento recante disposizioni in materia di SIIQ (societa' di investimento immobiliare quotate), in attuazione dell'articolo 1, comma 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.) — Testo vigente | Portale Normativo