Art. 15
Disciplina dei conferimenti immobiliari
In vigore dal 25 ott 2007
1. Fermo restando quanto disposto dall' comma 1, secondo periodo, in caso di conferimenti effettuati nell'esercizio di impresa, l'applicazione dell'imposta sostituiva prevista dall', comma 137, della citata legge n. 296 del 2006 può essere richiesta dal conferente anche in relazione a immobili non destinati alla locazione.
2. Qualora, prima della scadenza del termine triennale previsto dallo stesso comma 137, la società conferitaria, anche se decaduta nel frattempo dal regime speciale, proceda al realizzo degli immobili o dei diritti reali ricevuti in conferimento, si assume come costo fiscale di detti immobili quello ultimo riconosciuto in capo al conferente e l'imposta sostitutiva da questo liquidata all'atto dell'originario conferimento costituisce per la conferitaria credito d'imposta scomputabile dall'imposta sul reddito delle società, ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Ai fini della condizione di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente prevista dall', comma 140, della citata legge n. 296 del 2006, per il primo periodo di applicazione della disciplina si tiene conto, se successivo a tale data, del più ampio termine consentito dall', comma 5, del presente regolamento.
4. La condizione di prevalenza richiesta dal primo periodo del comma 138 deve essere verificata alla data in cui ha effetto l'atto di conferimento.
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