Art. 4

Applicazione dell'imposta d'ingresso

In vigore dal 25 ott 2007
1. Tra gli immobili che per effetto dell'esercizio dell'opzione per il regime speciale si considerano realizzati a valore normale rientrano anche quelli destinati alla locazione detenuti in base a contratto di locazione finanziaria. Possono essere inclusi anche quelli destinati alla vendita, ma a condizione che siano conseguentemente riclassificati in bilancio tra quelli destinati alla locazione. 2. In caso di immobili o di diritti reali sottoposti alla disciplina di rivalutazione o riallineamento di cui all', commi da 469 a 476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si assume come costo fiscale quello comprensivo dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva in base a tale disciplina, anche se non ancora riconosciuti agli effetti della stessa. 3. Il realizzo a valore normale riguarda sia i fabbricati, sia le aree su cui gli stessi insistono ivi incluse quelle pertinenziali e le aree fabbricabili. 4. Il valore normale assunto a base di determinazione dell'imposta d'ingresso costituisce il nuovo costo fiscale degli immobili e dei diritti reali sugli immobili indicati al comma 3 a partire dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. 5. Qualora, prima dell'inizio del quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale, si verifichi l'alienazione degli immobili o dei diritti reali su immobili, il costo fiscalmente riconosciuto degli stessi è rettificato della plusvalenza o della minusvalenza che ha concorso a formare la base imponibile dell'imposta d'ingresso sostitutiva. L'imposta d'ingresso sostitutiva versata, riferibile agli immobili o ai diritti reali oggetto di alienazione, costituisce credito d'imposta scomputabile dall'imposta sul reddito delle società, ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresì, nel caso in cui, in relazione a uno dei periodi di sospensione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'imposta d'ingresso, si verifichi una delle cause di decadenza dal regime speciale di cui all', commi 122 e 123 della citata legge n. 296 del 2006.
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