Art. 3
Vigilanza, modifiche statutarie
In vigore dal 25 ott 2007
1. Lo statuto della SIIQ e della SIINQ deve prevedere:
a) le regole in materia di investimenti;
b) i limiti alla concentrazione dei rischi all'investimento e di controparte;
c) il limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo.
2. Le SIIQ danno conto nell'informativa finanziaria infra annuale e nella relazione sulla gestione della situazione della società in relazione alle previsioni statutarie di cui al comma 1. La vigilanza di cui al comma 141 lettera a) dell' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esercitata dalla Banca d'Italia e dalla Consob nell'ambito dei poteri stabiliti dalle norme vigenti.
3. Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 dicembre 2007 viene istituito l'elenco delle società ammesse al regime fiscale privilegiato reso pubblico mediante comunicazione informatica ed aggiornato periodicamente con cadenza almeno annuale.
4. Le società di gestione dei mercati evidenziano le azioni delle società in regime speciale ammesse alle negoziazioni.
Storico versioni
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