Art. 13

Consolidato fiscale

In vigore dal 25 ott 2007
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 117 a 129 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2004, agli effetti della disciplina di tassazione di gruppo, le SIIQ possono partecipare solo in veste di consolidanti o in veste di consolidate da altra SIIQ. Agli stessi effetti, possono essere incluse, nella tassazione di gruppo in cui una SIIQ assuma la veste di consolidante, anche società cui non si applica il regime speciale. 2. L'eventuale decadenza dal regime speciale di una delle società consolidate non costituisce causa di interruzione della tassazione di gruppo.
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Consolidato fiscale (Art. 13 Regolamento recante disposizioni in materia di SIIQ (societa' di investimento immobiliare quotate), in attuazione dell'articolo 1, comma 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.) — Testo vigente | Portale Normativo