Art. 11
Trattamento e criteri di utilizzazione delle riserve
In vigore dal 25 ott 2007
1. Nel prospetto del capitale e delle riserve della dichiarazione dei redditi, le società cui si applica il regime speciale devono dare indicazione degli utili e delle riserve formatesi durante la vigenza del regime speciale, distintamente riferibili alla gestione esente e alla gestione imponibile nonché della movimentazione dei relativi importi. Con riguardo agli utili e alle riserve derivanti dalla gestione esente, va data distinta indicazione anche della quota, risultante da apposita documentazione, riferibile a contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati ai sensi dell', comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Salva diversa volontà assembleare, in caso di distribuzione di riserve, si considerano distribuite prioritariamente quelle formatesi anteriormente all'inizio del regime speciale e quelle formatesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione imponibile.
3. In caso di destinazione delle riserve a copertura perdite, si considerano utilizzate prioritariamente le riserve di utili formatesi anteriormente all'inizio del regime speciale e quelle formatesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione imponibile.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei periodi successivi all'eventuale decadenza dal regime speciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2007-09-07;174#art-11