Art. 9
Criteri di impiego operativo
In vigore dal 12 gen 2007
1. Durante il tirocinio i frequentatori partecipano alle attività operative in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dei servizi.
2. In tali occasioni, prima e dopo l'impiego dei tirocinanti, vengono tenute dai responsabili dei servizi apposite riunioni per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonché per esaminare le difficoltà operative di volta in volta incontrate e le soluzioni prese per superarle.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2006-11-19;301#art-9