Art. 8

Criteri di svolgimento del tirocinio operativo

In vigore dal 12 gen 2007
1. Le modalità di applicazione dei frequentatori alle attività svolte dagli uffici e dai reparti vengono curate da funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari. 2. I funzionari coordinatori sono individuati nei responsabili degli uffici del Corpo forestale dello Stato o loro delegati sempre che appartenenti al ruolo direttivo del Corpo medesimo. 3. I funzionari coordinatori vigilano sul regolare svolgimento del tirocinio, favoriscono il graduale inserimento dei tirocinanti nei vari settori di attività attraverso momenti di verifica, di dialogo e contatti costanti con i funzionari affidatari. 4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli uffici cui vengono assegnati i frequentatori. 5. I funzionari affidatari illustrano ai tirocinanti le modalità di organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione delle risorse umane e materiali. 6. Il competente Servizio, d'intesa con i responsabili degli uffici interessati, assicura la supervisione sulle attività di tirocinio anche a mezzo del direttore del corso. 7. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.
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